Cittadella-Pisa, respinto il ricorso dei nerazzurri. Omologato l’1-1

Respinto il ricorso del Pisa che chiedeva lo 0-3 a tavolino per il caso Desogus. Cittadella-Pisa viene omologata con il risultato di 1-1 nato sul campo dalle reti di Arena, per il Pisa, e Vita.

Il giudice sportivo sostituto avvocato Luca Lo GiudiceĀ  ha respinto il ricorso del Pisa per quanto riguarda la richiesta di 0-3Ā  a tavolino per la partita di Cittadella. I nerazzurri restano primi con 8 punti con Juve Stabia e Spezia.

Per il Cittadella un’ammenda di 10.000 euro e una di 2.000 euro per un suo dirigente accompagnatore. Ecco il testo contenente la decisione del giudice sportivo.
“Il Giudice Sportivo,
premesso che: – in data 28 agosto 2024 alle ore 18.24 la Soc. Pisa preannunciava il deposito di un Reclamo in relazione alla regolaritĆ  della gara Cittadella-PisaĀ  disputata il giorno precedente, alle ore 20.30 allo Stadio ā€œTombolatoā€ di Cittadella, terminata in paritĆ  con il punteggio di 1-1; – in data 30 agosto 2024 alle ore 16.04 perveniva il Reclamo in cui la Soc. Pisa chiedeva la comminazione della sanzione della perdita della gara alla Soc.
Cittadella attesa la posizione irregolare del calciatore Desogus, non indicato nella distinta consegnata prima dell’inizio della gara e poi entrato in campo al 71′ minuto in sostituzione di un calciatore titolare; – veniva fissata la data del 5 settembre 2024 per la decisione; – la Soc. Cittadella provvedeva a depositare, due giorni prima della data fissata per la decisione, memoria difensiva e documenti.
Letti gli atti e i documenti della reclamante Soc. Pisa e della Soc. Cittadella, si ritiene che la ricostruzione del fatto per come descritto nel Reclamo deve ritenersi pacifica stante anche la qualitĆ  della documentazione prodotta e la sostanziale conferma da parte della Soc. Cittadella che nella propria memoria non contesta quanto in effetti accaduto. In sintesi, nell’elenco dei calciatori di riserva presentato prima dell’inizio della
gara e caricato sul portale internet della Lega (di seguito ā€œPrima Distintaā€) la Soc. Cittadella non aveva inserito il calciatore Desogus, pur presente in panchina dal primo minuto di gioco (v’è prova fotografica), indicando altro calciatore, Alessandro De Luca.
Alle 20.44, poi a partita in corso, la Soc. Cittadella caricava sul portale della Lega un altro elenco dei partecipanti alla gara (ā€œSeconda Distintaā€), ove al posto del calciatore De Luca, veniva inserito Desogus. Circostanze queste confermate anche dalla Soc. Pisa che riferisce di aver ricevuto alle 20.44 dal portale della Lega la comunicazione del deposito della Seconda Distinta e poi di aver ricevuto al termine del primo tempo, all’incirca verso le 21.20, la Seconda Distinta in versione cartacea. Al minuto 71 della gara il calciatore Desogus entrava in campo in sostituzione di altro calciatore titolare e disputava la gara fino al termine.
E’ pacifico, dunque, che la Soc. Cittadella abbia contravvenuto alla Regola n.3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, atteso che gli elenchi nominativi del calciatori delle squadre che devono essere presentati prima dell’inizio della gara, hanno un valore decisivo ai fini della partecipazione alla gara, nonchĆ© dell’individuazione dei calciatori. Le squadre possono cambiare i nominativi giĆ  indicati fino a che il gioco non abbia avuto inizio. L’elenco può, ancora, essere integrato, anche dopo che la gara ĆØ iniziata, per l’eventuale arrivo di soli calciatori titolari ritardatari. Tale norma cogente, non consente, pertanto, deroghe neanche nel caso di errore materiale come appare verosimile che sia avvenuto nel caso di specie.
Quanto alla sanzione da irrogare, tuttavia, occorre considerare che, come ha anche avuto modo di affermare il Collegio di Garanzia (cfr. Collegio di Garanzia, decisione n. 15/17), il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC in materia di sanzioni ĆØ improntato al principio della tassativitĆ  della norma che non consente di poter allargare o restringere la portata delle sanzioni che, peraltro, possono in maniera significativa spezzare gli equilibri dei campionati i cui esiti, dovrebbero essere solo il frutto del merito sportivo.
Ciò posto la modifica, dopo l’inizio della partita, dell’elenco dei calciatori viola comunque la norma dell’art. 3 del Regolamento del Gioco del Calcio, ma tale violazione non ĆØ prevista nel tassativo elenco dell’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva tra le circostanze punite con la perdita della partita.
L’art. 10, infatti, punisce la societĆ  ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione e, in questo caso, ritenuto che il calciatore non inserito nella distinta prima dell’inizio della gara fosse comunque un calciatore munito di titolo per parteciparvi, non può essere ritenuta circostanza tale da aver influito sul regolare svolgimento della gara
che, per ipotesi, sarebbe stata regolarmente tenuta ove il nominativo fosse stato correttamente inserito nella Prima Distinta.
Ad avviso di questo Giudice, dunque, in assenza di specifica previsione normativa, non ĆØ possibile adottare una sanzione per una condotta non specificamente prevista nĆ© tanto meno si può ricorrere all’analogia in forza del principio c.d. di legalitĆ  formale.
Sulla scorta di tale ragionamento, l’avere titolo a partecipare ad una gara significa essere in regola col tesseramento e non avere squalifiche o altri procedimenti in corso, circostanze queste non sussistenti nel caso di specie. La mera modifica tardiva di un elenco non priva il calciatore del suo titolo a partecipare ad una gara, anche perchĆ©, in assenza di norma e di prova contraria, il calciatore Desogus sarebbe ben potuto essere
inserito in distinta e avrebbe ben potuto partecipare alla gara, avendone i requisiti.
Ciò posto, l’applicazione della sanzione dell’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva ĆØ prevista per la SocietĆ  ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione e, ad avviso di questo Giudice, non ĆØ affatto pacifico che quanto avvenuto abbia avuto influenza sul regolare svolgimento della gara. In tal caso, ai sensi del comma 5 del
medesimo articolo 10, gli organi di giustizia sportiva possono […] ā€œa) dichiarare la regolaritĆ  della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinareā€. Sul punto, soccorre anche il successivo art. 11 (ā€œSanzioni inerenti alla disputa delle gareā€) che dispone che comportano l’applicazione della sanzione dell’ammonizione o dell’ammenda a carico della societĆ , della sanzione della inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale […] ā€œc) le infrazioni agli obblighi che comportano soltanto adempimenti formaliā€, qual ĆØ quello oggetto di
giudizio.
In conclusione, va dichiarata la regolaritĆ  della gara de quo con il risultato conseguito sul campo e si ritiene di dover sanzionare con l’ammonizione ed ammenda di € 2.000,00 il Dirigente Accompagnatore della Soc. Cittadella sig. Federico Cerantola ed infine di applicare alla Soc. Cittadella l’ammenda di € 10.000,00, ai sensi dell’art. 11, lett. ā€œCā€ Codice di Giustizia Sportiva.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del Reclamo introdotto dalla Soc. PISA, Ā dichiarata la regolaritĆ  della gara Cittadella – Pisa del 27 agosto 2024, valida per
il campionato di Serie B, con il risultato conseguito sul campo di 1-1; l’ammonizione (Prima sanzione) ed ammenda di € 2.000,00 al Dirigente
Federico CERANTOLA (Soc. Cittadella); l’ammenda di € 10.000,00 alla Soc. CITTADELLA.

Il Sostituto Giudice Sportivo: avv. Luca Lo Giudice
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente
Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle societĆ ”.

Subscribe
Notificami
guest
13 Commenti
più nuovi
più vecchi più votati
Inline Feedbacks
View all comments
Commento da Facebook
Commento da Facebook
1 anno fa

Dopo questa ridicola sentenza sarebbe interessante La prossima in casa,OVVIAMENTE al 71esimo,mandare un bel
coro TUTTO LO STADIO…”MISTER FACCI ENTRƀ GIOCANO GLI ULTRƀ”…
ā¤ļøšŸ’™šŸ–¤

andrea
andrea
1 anno fa

Purtroppo ci hanno abituati a sentenze ingiuste nei nostri confronti.
Questo caso ĆØ il primo a favore di chi ha commesso quel tipo di errore.
Quando ripescarono il Vicenza in B a scapito nostro si dovettero inventare il problema con i riflettori.
Per andare in A bisogna essere più forti di tutti e contro tutti. Nessuno ci ha mai aiutato e nessuno ci aiuterà.
Forse è meglio così!
Forza Pisa.

Commento da Facebook
Commento da Facebook
1 anno fa

S i prendano sul campo ridicoli

Commento da Facebook
Commento da Facebook
1 anno fa

Il Pisa in serie A non lo vogliono

Commento da Facebook
Commento da Facebook
1 anno fa

Se era al contrario sono convinta la davano vinta e una vera vergogna forzaPisa continua a. Lottare mi sembra impossibile che al Pisa non danno mai una cosa giusta io sono un po cattiva le cose ingiuste mi danno noia spero che questa squadra che venga punita in altro modo. Forza Pisa Lottate

Commento da Facebook
Commento da Facebook
1 anno fa

MassƬ, andremo lo stesso in serie A e glielo metteremo nel cu..bo.

Commento da Facebook
Commento da Facebook
1 anno fa

Che vergogna io spero chelottino

Commento da Facebook
Commento da Facebook
1 anno fa

Ma di cosa vi stupite se nella lega italiana sono TUTTI FASCISTONI ?

Commento da Facebook
Commento da Facebook
1 anno fa

Forse se non eri primo te lo davano lo 0-3 a buon intenditore………

Commento da Facebook
Commento da Facebook
1 anno fa

Buffoniiii

Articoli correlati

Il messaggio di cordoglio del presidente del Pisa in seguito alla scomparsa di Hartono...
Prosegue la preparazione della sfida del Sinigaglia...